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L. 132/2025: l'obbligo di informare il cliente sull'uso dell'AI

della Redazione PrivActa · pubblicato il

Sì: dal 2025 il professionista che usa l’intelligenza artificiale nello svolgimento dell’incarico deve informarne il cliente. Lo prevede la L. 132/2025, che all’art. 13 impone un dovere di trasparenza sull’uso di sistemi di AI. L’informazione riguarda l’impiego dell’AI, in linguaggio chiaro, e non esaurisce gli obblighi sui dati.

Questo obbligo si affianca — non sostituisce — al dovere di riservatezza e al segreto professionale trattati nella pillar AI e segreto professionale per avvocati. Qui vediamo cosa dice la norma e come adempiere in concreto.

Cosa dice la L. 132/2025

La Legge 132 del 2025 è il provvedimento con cui l’Italia ha dettato principi e regole nazionali sull’intelligenza artificiale, in raccordo con il Regolamento europeo sull’AI. Tra le disposizioni che toccano le professioni intellettuali c’è un principio netto: l’AI può essere impiegata come strumento di supporto all’attività del professionista, ma la prestazione resta personale e la responsabilità in capo a chi la svolge.

L. 132/2025

Da questo principio discende il punto che interessa qui: se usi l’AI per redigere una bozza, riassumere un fascicolo o analizzare un documento, il cliente ha diritto di saperlo. Non perché l’AI sia vietata, ma perché la trasparenza sul come lavori fa parte del rapporto fiduciario.

L’obbligo di informativa (art. 13)

L’art. 13 della L. 132/2025 introduce, per i professionisti, il dovere di informare il cliente sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell’incarico, con linguaggio chiaro e comprensibile.

L. 132/2025 art. 13

Tre cose da tenere a mente:

  • Cosa si informa. L’impiego dell’AI come supporto all’incarico, non la scheda tecnica dello strumento. Al cliente serve sapere che una parte del lavoro è assistita da AI, non l’architettura del software.
  • Come si informa. In linguaggio chiaro, senza tecnicismi: l’obiettivo è la comprensione effettiva, non una formula illeggibile.
  • Cosa NON fa l’informativa. Non ti solleva dalla responsabilità professionale, non trasferisce il rischio sul cliente e non copre gli obblighi sul trattamento dei dati. Quelli restano interamente a tuo carico come titolare del trattamento.

L’informativa sull’AI, in altre parole, è un obbligo di trasparenza; è cosa diversa — e aggiuntiva — rispetto al rispetto del segreto professionale ( art. 622 c.p. ) e alla minimizzazione dei dati ( GDPR art. 5(1)(c) ).

Come informare il cliente in pratica

La legge non impone una forma sacramentale, ma nella pratica conviene rendere l’adempimento dimostrabile. Ecco le tre strade più semplici, dalla meno alla più strutturata:

  1. Clausola nel mandato o nella lettera d’incarico. Un paragrafo che dà atto dell’eventuale uso di strumenti di AI come supporto, precisando che la prestazione resta personale del professionista. È la soluzione più pulita: entra nel documento che il cliente firma già.
  2. Voce nel preventivo o nell’informativa preliminare. Utile quando l’incarico non passa da un mandato scritto formale (tipico di alcune consulenze).
  3. Informativa dedicata. Un breve documento a sé, allegato al mandato, che spiega uso e limiti dell’AI nello studio. Adatto agli studi strutturati che vogliono una policy uniforme.

In tutti i casi, il criterio è: linguaggio chiaro e prova dell’avvenuta informazione. Una clausola comprensibile e datata vale più di una spiegazione orale non tracciabile.

Cosa mettere per iscritto

Una clausola essenziale, senza promesse che non puoi mantenere, può dire in sostanza:

Lo Studio può avvalersi di strumenti di intelligenza artificiale come supporto ad attività quali ricerca, redazione di bozze e sintesi documentale. La prestazione professionale resta personale del professionista incaricato, che ne conserva la piena responsabilità. Prima dell’eventuale utilizzo di tali strumenti, i dati identificativi del cliente e dei terzi sono, ove possibile, ridotti o mascherati, al fine di limitarne l’esposizione.

Nota due scelte deliberate: si parla di supporto (non di sostituzione del professionista) e di riduzione dell’esposizione (non di anonimizzazione garantita). Sono formulazioni oneste: promettere al cliente un risultato assoluto è un rischio, non una tutela.

Ed è qui che l’informativa e la tutela concreta dei dati si incontrano. Poter scrivere “i dati identificativi sono ridotti o mascherati prima dell’invio all’AI” è possibile solo se lo fai davvero. Un esempio su una riga di fascicolo:

Riga di fascicolo, prima dell'invio all'AI
Documento originale
Assistito: Mario Rossi, nato a Milano il 01/01/1980
CF RSSMRA80A01H501U — residente in Via Roma 1, Milano.
Controparte: Verdi S.r.l. — danno quantificato in € 48.500.
Documento mascherato
Assistito: [NOME_1], nato a [LUOGO_1] il [DATA_1]
CF [CF_1] — residente in [INDIRIZZO_1].
Controparte: [PARTE_1] — danno quantificato in € [IMPORTO_1].
Nota: i dati identificativi diventano segnaposto coerenti; il testo resta lavorabile dall'AI

La versione a destra è ancora comprensibile — l’AI può riassumerla o impostare una memoria difensiva — ma non contiene più chi è l’assistito, il suo CF né l’importo reale. È questo che rende credibile, e non solo dichiarata, la parte dell’informativa sulla riduzione dei dati.

In pratica con PrivActa

Informare il cliente è un obbligo di trasparenza; ridurre l’esposizione dei suoi dati è la misura tecnica che rende quell’impegno concreto. Le due cose viaggiano insieme.

PrivActa è uno strumento di supporto all’anonimizzazione: individua e maschera automaticamente nomi, codici fiscali, IBAN, P. IVA e indirizzi italiani, sostituendoli con segnaposto coerenti sul dispositivo, prima che il testo raggiunga qualunque motore di AI generativa — che tu usi ChatGPT, Claude, Gemini o un altro assistente. Il fascicolo originale non esce dal tuo computer: l’elaborazione è in locale, senza cloud.

Non ti rende conforme a nulla — la conformità e le valutazioni restano responsabilità tua, come titolare del trattamento e come professionista — ma trasforma “riduco i dati prima dell’invio” da buon proposito a passaggio ripetibile. Se guidi uno studio legale, scopri come funziona PrivActa o vedi la pagina dedicata agli strumenti AI per avvocati.

Domande frequenti

La L. 132/2025 obbliga l’avvocato a dire al cliente che usa l’AI? Sì. L’art. 13 impone di informare il cliente, in linguaggio chiaro, sull’uso di sistemi di AI nello svolgimento dell’incarico. Si informa l’impiego, non i dettagli tecnici dello strumento.

L’informativa sull’AI va messa per iscritto? La legge non impone una forma specifica, ma la forma scritta è consigliata per prova e trasparenza: una clausola nel mandato, una voce nel preventivo o un’informativa dedicata rendono dimostrabile l’adempimento.

Informare il cliente mi mette al riparo dalle responsabilità sull’AI? No. L’informativa assolve la trasparenza ma non trasferisce né elimina la responsabilità del professionista sul trattamento dei dati e sul segreto. Le misure tecniche e organizzative restano a tuo carico.

Vale solo per gli avvocati o anche per commercialisti e notai? Riguarda i professionisti intellettuali in genere: quindi anche commercialisti e notai. Ogni ordine può aggiungere indicazioni deontologiche più specifiche.

Usare uno strumento che anonimizza mi esonera dall’informare il cliente? No. L’obbligo resta anche se riduci i dati prima dell’invio all’AI. Anonimizzare a monte è una misura tecnica che abbassa l’esposizione; l’informativa è un obbligo distinto di trasparenza. Sul fronte del segreto, vedi anche AI e art. 622 c.p..

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La L. 132/2025 obbliga l'avvocato a dire al cliente che usa l'AI?

Sì. L'art. 13 impone al professionista di informare il cliente, con linguaggio chiaro, sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell'incarico. L'informazione riguarda l'impiego dell'AI, non i dettagli tecnici del singolo strumento.

L'informativa sull'AI va messa per iscritto?

La legge non impone una forma specifica, ma la forma scritta è consigliata per motivi di prova e trasparenza: una clausola nel mandato o nel preventivo, o un'informativa dedicata, rende dimostrabile di aver adempiuto.

Informare il cliente mi mette al riparo dalle responsabilità sull'AI?

No. L'informativa assolve un obbligo di trasparenza, ma non trasferisce al cliente né elimina la responsabilità del professionista sul trattamento dei dati e sul rispetto del segreto. Restano a tuo carico le misure tecniche e organizzative.

Vale solo per gli avvocati o anche per commercialisti e notai?

Il dovere di informare il cliente sull'uso dell'AI riguarda i professionisti intellettuali in genere, quindi anche commercialisti e notai. Ogni ordine può aggiungere indicazioni deontologiche più specifiche.

Usare uno strumento che anonimizza mi esonera dall'informare il cliente?

No. L'obbligo di informativa resta anche se riduci i dati prima di inviarli all'AI. Anonimizzare a monte è una misura tecnica che abbassa l'esposizione; l'informazione al cliente è un obbligo distinto, di trasparenza.

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